1. Al riordino delle norme che regolano le professioni di cui all'allegato A annesso alla presente legge, in conformità con le disposizioni emanate ai sensi della medesima legge e nel rispetto dei princìpi fondamentali che regolano le singole professioni, si procede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 35, mediante testi unici predisposti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attendendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti le attribuzioni di competenze professionali nonché gli aspetti organizzativi e procedimentali degli Ordini e collegi, secondo i criteri previsti dall'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e di semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.
2. Lo schema di ciascun testo unico è predisposto ai sensi dei commi 3 e 5 ed è proposto dal Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, ed è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è comunque emanato, decorso il termine previsto dal comma 1 e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. La redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della giustizia, composta da esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato, sulla base di una proposta predisposta dal Consiglio nazionale medesimo entro quattro mesi